Contratti internazionali

Lettera di Credito Internazionale
La Lettera di Credito nel commercio internazionale

La lettera di credito – anche detta credito documentario – è una forma di pagamento più complessa rispetto ad altre ma che tutela entrambe le parti di un contratto internazionale. Consente al venditore di una compravendita internazionale di ricevere il puntuale pagamento e al compratore di ottenere la merce entro il termine concordato, evitando di esporsi finanziariamente verso il venditore con il pagamento anticipato rispetto alla consegna.

Lettera di credito: come funziona?

La lettera di credito appartiene alla tipologia del credito documentario ed è uno strumento di pagamento emesso da una banca (banca emittente) su precise istruzioni del suo cliente (ordinante) con cui la banca assume un impegno irrevocabile di pagare un debito di detto cliente nei confronti del beneficiario.

La banca assume l’impegno di pagare a condizione di ricevere, entro una certa data (data di validità), dei documenti richiesti in conformità ai termini ed alle condizioni indicate nella lettera di credito. Tra i documenti che possono essere pattuiti dalle parti e richiesti nel credito, ci sono: la fattura, la packing list, i documenti di trasporto, ovvero il certificato di presa in carico dello spedizioniere, il certificato di origine, i certificati di ispezione della merce.

Il credito documentario si è sviluppato attraverso la pratica del commercio internazionale, grazie alle banche, che hanno trovato, nel tempo, delle regole comuni per verificare la conformità dei documenti ed accettare i pagamenti.

La Camera di commercio internazionale di Parigi ha raccolto e aggiornato le Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari c.d. N.U.U o U.C.P. (Uniform customs and practice  concerning documentary credit). Le norme attualmente in vigore sono le N.U. 600 o altrimenti dette U.C.P. 600, in vigore dal 2007.  Si tratta di norme e prassi consuetudinarie che si applicano se espressamente richiamate nel testo della lettera di credito ed in base alla legge dello Stato in cui si trova la banca chiamata ad onorare il pagamento.

Credito Documentario: i soggetti

Il cliente-ordinante e il beneficiario di una lettera di credito (o credito documentario) sono rispettivamente l’acquirente e il venditore che hanno sottoscritto un contratto di vendita internazionale o, comunque, le parti di un contratto internazionale che prevede un obbligo di pagamento mediante lettera di credito.

Oltre alle parti, la banca emittente svolge un ruolo fondamentale nell’operazione; la banca assume infatti un’obbligazione autonoma rispetto alle parti  del contratto di vendita internazionale: quella di garantire il pagamento a fronte dell’esecuzione della consegna della merce da parte del venditore, come attestata dai documenti richiesti nel credito e verificati dalla banca stessa.

La banca emittente potrà avvalersi di una banca avvisante che informerà il beneficiario dell’emissione della lettera di credito in suo favore, occupandosi solo delle verifiche sull’autenticità della stessa e/o di una banca designata dalla stessa banca emittente presso cui il credito è utilizzabile dal beneficiario.

Se poi la lettera di credito, oltre ad essere irrevocabile, è anche “confermata” (vedi infra), si raggiunge la massima sicurezza per l’impresa venditrice di essere pagata, in quanto all’impegno della banca emittente, si aggiungerà quello della banca confermante, generalmente avente sede nello Stato del venditore.

Ciò che rileva, nel credito documentario, è la liquidità della banca che emette il credito e non la liquidità dell’acquirente. Inoltre, è impossibile per il compratore ostacolare il pagamento che diviene così definitivo e liberatorio.

Anche il compratore riceve alcuni vantaggi importanti nel pattuire il pagamento mediante lettera di credito: evita e/o limita il pagamento anticipato e ha la sicurezza che la banca pagherà il prezzo d’acquisto della merce al venditore soltanto se i documenti attestanti la consegna sono conformi a quanto richiesto nella lettera di credito.

Le caratteristiche della Lettera di credito internazionale

Autonomia, astrattezza e formalismo sono le caratteristiche della lettera di credito che, proprio per queste caratteristiche, è ampiamente utilizzata nel commercio internazionale.

Il credito documentario è un’operazione autonoma (c.d. autonomia), indipendente dal contratto sottostante in cui è previsto l’obbligo di pagamento da soddisfare con il credito documentario.

Detta operazione di pagamento è anche svincolata dal contratto sottostante (c.d. astrattezza), nel senso che la banca, per onorare il pagamento, verificherà unicamente la conformità dei documenti presentati rispetto a quanto concordato tra le parti nel credito documentario stesso (letteralità e formalismo ).

L’esame riguarda la regolarità formale dei documenti presentati dal venditore, come indicati nella lettera di credito ed è escluso che la banca possa  compiere ulteriori indagini o opporre eccezioni basate sul contratto di vendita sottostante all’operazione di credito documentario. Come indicato dall’art. 5 delle NUU 600: “Le banche operano su documenti e non su merci, servizi o altre prestazioni cui i documenti possono riferirsi”.

 

Le tipologie di Credito Documentario

Con la terminologia “credito documentario” si indicano delle pattuizioni irrevocabili, comunque denominate o descritte, che si sostanziano nell’impegno inderogabile della banca emittente di pagare a fronte di una presentazione dei documenti conforme (cfr. art. 1 NUU 600).  Non occorre spiegare perché, nella prassi internazionale, il credito documentario sia irrevocabile, anche se non vi è una espressa menzione in tal senso nella lettera. E’ pur possibile far emettere una lettera di credito revocabile, anche se ciò accade infrequentemente perché una lettera revocabile non darebbe garanzia di pagamento al beneficiario.

In base al pagamento, il credito documentario può essere “a vista” (“ by payment at sight”), da pagarsi contestualmente alla presentazione dei documenti alla banca, purché riscontrati conformi, o “differito” (“ by deferred payment”).

Il credito documentario può essere “non confermato” o “confermato”.

Con il credito documentario non confermato, l’impegno di pagamento lo assume la banca emittente che è la banca scelta dal compratore: in questo modo il creditore si assicura comunque dal rischio commerciale e dal rischio liquidità del suo cliente ma non dal rischio Paese e/o liquidità della banca emittente.

Se la banca emittente  ha sede in un Paese a rischio, la banca emittente il credito documentario potrà non essere in condizione di pagare per ragioni riconducibili all’operatività della stessa banca e/o al Paese in cui la banca ha sede.

Quando invece il debitore (ordinante) richiede alla sua banca che il credito sia “confermato”, all’impegno irrevocabile della banca emittente, si aggiunge anche l’impegno irrevocabile ed autonomo della banca c.d. confermante   che dovrà e potrà onorare l’impegno assunto non appena riceverà dal venditore i documenti conformi a quanto previsto nella lettera di credito.

Il credito documentario, ove confermato, è dunque uno strumento di pagamento particolarmente sicuro, anche perché normalmente la banca confermante è sulla piazza del venditore e, in questo modo, c’è anche il vantaggio di non dover far viaggiare i documenti.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito documentario, il credito documentario può essere differentemente strutturato a seconda delle esigenze specifiche degli operatori commerciali e può dunque essere:

  •  trasferibile (ossia utilizzabile totalmente o parzialmente da altro beneficiario) o non trasferibile (ossia utilizzabile solo dal beneficiario),
  • rotativo (anche detto “revolving”), il cui importo si ripristina automaticamente dopo ogni utilizzo per più volte,
  • sussidiario (anche detto “back to back”), cioè aperto a favore di un secondo beneficiario su richiesta del primo beneficiario del credito.

La lettera di credito standby

Tra le lettere di credito, occorre distinguere e fare attenzione alla lettera di credito stand-by (o stand by letter of credit). La lettera di credito stand by non è uno strumento di pagamento ma una  particolare forma di garanzia del pagamento. In sostanza, si tratta di una garanzia bancaria autonoma rilasciata dalla banca del debitore a favore del venditore (beneficiario), con cui la banca si impegna ad eseguire il pagamento di una somma di denaro nel caso in cui il debitore/ordinante non effettui il pagamento concordato. In genere, il pagamento concordato tra le parti del contratto non è da effettuarsi con lettera di credito ma con mezzi non garantiti, tra cui il mero bonifico internazionale.

La lettera di credito stand by, ad esempio, può essere emessa a garanzia del pagamento di più ordini di fornitura da effettuarsi in un certo arco temporale, a copertura  della massima esposizione che in qualsivoglia momento il venditore beneficiario può avere nei confronti dell’acquirente ordinante.

 

Lettera di credito internazionale: i passaggi

Si riassumono i passaggi dell’operazione di credito documentario (lettera di credito):

  • Venditore e Acquirente negoziano il contratto di compravendita e definiscono le condizioni di trasporto della merce e quelle di pagamento e, in particolare, modalità e tempi di apertura della lettera di credito, periodo di validità, documenti necessari per la presentazione in banca.
  • Il Compratore incarica la propria banca di emettere la lettera di credito in base alle condizioni pattuite con il venditore.
  • La banca emittente emette la lettera di credito
  • La banca avvisante riceve il testo della lettera di credito da parte della banca emittente, ne verifica l’autenticità e lo notifica al beneficiario (che ne verifica la conformità al contenuto degli accordi con l’acquirente).
  • Se le parti hanno pattuito una lettera di credito confermata, la banca confermante verifica il testo e conferma la lettera di credito al beneficiario
  • Se nel frattempo, vi è necessità ed entrambe le parti sono d’accordo, la lettera di credito può essere modificata (ad esempio, estendendone la validità).
  • Il venditore prepara  la merce e, in base agli accordi, ne cura la spedizione e consegna.
  • Alla data prevista, il venditore presenta la documentazione richiesta nella lettera di credito alla banca.
  • Se i documenti sono conformi, la banca designata e/o confermante effettuerà il pagamento al venditore e consegnerà i documenti al compratore con conseguente addebito dell’importo sul conto di quest’ultimo.

 

Lettera di credito internazionale: cosa negoziare

Risulta fondamentale per entrambe le parti pattuire già nel contratto di vendita internazionale, in modo chiaro e preciso, le condizioni richieste per il credito documentario e, in particolare:

  • l’importo (comprensivo delle spese di trasporto, se a carico del venditore),
  • la validità,
  • la durata,
  • la modalità di utilizzo,
  • le spese e le commissioni bancarie relative al credito documentario

    e, soprattutto,

  • la modalità di spedizione e consegna della merce ed
  • i documenti che il venditore dovrà presentare alla banca per ottenere il pagamento, facendo riferimento alle NUU 600 o UCP 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), quali regole internazionali applicabili al credito documentario

 

Già in fase di negoziazione del contratto di compravendita, le parti dovranno individuare i documenti che la banca dovrà verificare per il pagamento del credito documentario. Maggiore è la complessità ed il numero dei documenti richiesti nella lettera di credito e maggiore risulta il rischio di non conformità e contestazione da parte della banca che deve effettuare il pagamento al venditore.

Inoltre,  occorre fare estrema attenzione a pattuire idonee modalità di trasporto e consegna della merce, utilizzando l’esatta nomenclatura Incoterms. Inoltre, il termine di resa, ossia il termine concordato per il trasporto della merce, determinerà la disponibilità in capo al venditore dei relativi documenti di consegna e trasporto da presentare poi alla banca. L’impossibilità per il venditore di presentare in banca un documento di trasporto richiesto dal testo della lettera di credito impedirà il pagamento.

Si ricorda ancora che il credito documentario è soggetto a scadenza e, comunque, occorre prestare molta attenzione a pattuire termini di scadenza della lettera di credito sufficientemente lunghi da consentire al venditore di presentare in tempo i documenti alla banca per il pagamento.

Conclusioni

Il credito documentario è una forma di pagamento ampiamente utilizzata nel commercio internazionale che richiede una adeguata conoscenza e competenza. Entrambe le parti di una compravendita internazionale, al fine di soddisfare le rispettive esigenze, devono saper negoziare e formulare istruzioni precise per l’emissione del credito. Tali istruzioni dovranno comparire tanto nel contratto che nella proforma invoice che nella bozza di emissione del credito da parte della banca del compratore. Le modalità riguardanti la spedizione della merce, inclusi i documenti richiesti e precisati nel credito andranno altresì previamente verificati con lo spedizioniere di fiducia.

Esempio di Lettera di Credito

A titolo meramente esemplificativo si riporta una mini – clausola di pagamento per mezzo di lettera di credito confermata:

The MACHINE shall be paid for in full for the amount of ………by irrevocable letter of credit in compliance with UCP 600 of the International Chamber of Commerce, issued and/or confirmed by a primary Italian bank at least […] days before the agreed date of delivery, valid at least […] days following the agreed date of delivery and cashable at sight at the counters of said Italian bank against presentation of the following documents: – commercial invoice, bill of lading or forwarding agent’s receipt. All commissions and expenses in connection with the Letter of Credit shall be borne by the BUYER. ….”

DISCLAIMER: La clausola riprodotta ha mero scopo divulgativo. Non può essere copiata e utilizzata fuori dal suo contesto per altri fini.

Stabile Organizzazione
E-commerce e Stabile Organizzazione in Italia

Una società estera che opera in modo continuativo in Italia, anche online, senza avvalersi di un ufficio di rappresentanza, una filiale, o una società controllata in Italia, deve verificare se la sua attività rivolta al mercato italiano configura, dal punto di vista fiscale, una “Stabile Organizzazione” in Italia, con conseguente obbligo di corrispondere le tasse in Italia sui profitti. Ciò vale anche, a certe condizioni, per gli e-commerce esteri.

Qui andiamo a definire quali sono le condizioni che rendono necessaria la costituzione di una filiale o di una società in Italia per poter operare in Italia, partendo dal recente caso di un e-commerce inglese di abbigliamento a cui la Guardia di finanza di Bologna ha contestato l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia ed una presunta evasione fiscale per l’importo di 12 milioni di euro.

Stabile Organizzazione Occulta in Italia attraverso l’e-commerce

Le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Bologna, hanno accertato una stabile organizzazione occulta in Italia operante dal 2015 al 2019 di una multinazionale con base in UK che , tramite il suo e-commerce, ha venduto capi di abbigliamento dei negozi italiani, per oltre 2,5 miliardi di euro, con una commissione, mediamente del 30% sul venduto.

I negozi italiani partner affiliati alla piattaforma erano circa 200, si assumevano tutti i rischi e mettevano a disposizione gli spazi fisici per lo stoccaggio della merce da vendere attraverso la piattaforma, senza che la società estera intermediaria  assumesse formalmente personale dipendente o aprisse sedi in Italia, mantenendo tuttavia una “sede occulta” italiana nell’abitazione di un soggetto a disposizione della multinazionale. La società inglese ha regolarizzato la posizione con il fisco italiano, pagando 12 milioni di euro e, dal 2020 ha costituito una  nuova società di diritto italiano in Italia.

La Guardia di Finanza riferisce trattarsi del “primo caso, in Italia, di accertata esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nel settore dell’e-commerce”.

 

Stabile Organizzazione in Italia: inquadramento generale

Il concetto di “stabile organizzazione” nasce in sede Ocse, con  l’art. 5 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni che prevede una definizione-base uniforme a livello internazionale di “stabile organizzazione” (permanent establishment). Se una società estera esercita stabilmente un’attività in un altro Stato diverso dalla sua sede, quest’ultimo Stato può  sottoporla a tassazione qualora ritenga che la società estera sia presente sul proprio territorio e vi realizzi profitti con una sua stabile organizzazione.

Oltre ad essere contenuta nei Trattati  contro le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte, la definizione di Stabile Organizzazione in Italia è contenuta nell’articolo 162, del DPR n 917/86, che si applica, laddove non vi siano convenzioni internazionali specifiche.

Affinché si configuri una Stabile Organizzazione è necessario che vi sia una presenza significativa e continuativa nel territorio dello Stato. A seconda del modo in cui questa presenza è esercitata si potrà avere una:

  1. Stabile Organizzazione Materiale con consistenza fisica. Il che presuppone comunque una sede d’affari fissa, tangibilmente e durevolmente collocata in Italia e destinata al business dell’impresa;
  2. Stabile Organizzazione Personale. E’ il caso della società estera che opera tramite agente o commissionario che ha il potere di firmare contratti per conto dell’impresa estera.
  3. Stabile Organizzazione Immateriale. Riguarda i casi in cui vi è una significativa presenza in Italia, anche se esercitata in modo intangibile, senza una sede fisica, ad esempio attraverso attività online indirizzate a clienti italiani;

Ribadiamo che una Stabile Organizzazione in Italia di un’impresa o un soggetto estero è una entità fiscale, soggetta ad autonoma tassazione in Italia. La Stabile Organizzazione è perciò tenuta al pagamento delle imposte dirette (IRES ed IRAP), come un soggetto residente in Italia. In Italia andranno dunque dichiarati i redditi, ma anche effettuata la fatturazione delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive.

 

  1. Stabile Organizzazione Materiale

La stabile organizzazione materiale presuppone una presenza stabile e continuativa in Italia, per il tramite di una sede fissa d’affari.

Per la legge italiana,  possono costituire “Stabile organizzazione” in Italia:

  • una sede di direzione,
  • una succursale,
  • un ufficio,
  • un’officina,
  • un laboratorio,
  • una miniera,
  • una cava,
  • un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione di durata superiore a tre mesi.

 

Non vi è tuttavia una sede d’affari se nei locali vengano esercitate solo attività ausiliarie o preparatorie, ovvero ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa, ovvero siano utilizzati come deposito, esposizione, magazzino per la consegna di beni o merci appartenenti all’impresa.

 

  1. Stabile Organizzazione Personale in Italia

Un’impresa estera verrebbe a detenere una stabile organizzazione personale in Italia, qualora una persona (fisica o giuridica) agisca abitualmente per essa, ai fini della conclusione di contratti, anche in assenza di una sede fissa. Il requisito della “sede d’affari fissa”, richiesto per la stabile organizzazione materiale, non è necessario, ma viene superato dal requisito della “abituale” conclusione di contratti. Deve comunque trattarsi di contratti con i quali sono venduti beni o servizi dell’impresa estera o siano trasferiti suoi diritti di proprietà o concessi suoi diritti d’utilizzo.

Il legislatore italiano ha escluso, a differenza di quanto previsto a livello internazionale, l’esistenza di una stabile organizzazione personale, nel caso in cui l’agente e/o il commissionario concludano contratti in nome dell’impresa estera per l’acquisto di beni.

Non è stabile organizzazione in Italia l’agente che svolge la propria attività in modo indipendente “e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività di agente indipendente.” (art. 162, comma 7, TUIR).

Tale indipendenza deve essere riscontrabile sotto il profilo sia giuridico sia economico. In particolare, un soggetto non è indipendente quando opera esclusivamente (o quasi esclusivamente) per conto di una impresa estera.

Sempre di più, bisogna prestare attenzione alla presenza di personale che a vario titolo lavori per l’impresa estera, seppur da remoto in Italia e in modalità home-working. Se tali figure possono vincolare l’impresa estera e concludere contratti in modo continuativo e sulla base di un rapporto esclusivo o quasi esclusivo, si potrà determinare la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

 

  1. Stabile Organizzazione Immateriale

La stabile organizzazione immateriale è prevista dalla lettera f-bis) dell’articolo 162 del Tuir.

Tale nuovo caso riguarda le imprese non residenti caratterizzate da una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Il caso dell’e-commerce inglese sopra illustrato è uno dei primi casi di applicazione della stabile organizzazione in Italia ad un’impresa estera dell’economia digitale. Tuttavia, se ne possono trarre alcune considerazioni:

  1. la continuità e la dimensione dei ricavi che l’impresa estera realizza in Italia è il primo e più evidente segnale della possibile presenza di una stabile organizzazione.
  2. inoltre, il soggetto estero dell’economia digitale deve indirizzarsi in maniera attiva e continuativa al mercato italiano ad esempio, tramite l’uso di un ecommerce.it o con l’utilizzo di nomi a dominio italiani e/o di pagine web in lingua italiana, o di servizi di assistenza in lingua italiana.
  3. infine, l’impresa estera deve avere una significativa presenza economica e continuativa in Italia misurabile attraverso le transazioni effettuate con mezzi elettronici o desumibile, se si tratta di e-commerce, tramite le visite degli utenti ed il volume di traffico generato dall’Italia, ovvero tramite l’affiliazione di clienti ed operatori economici operanti dall’Italia.

 

La consulenza legale e fiscale

Come illustrato sopra, la natura dell’operatività è fondamentale per determinare il trattamento fiscale in Italia: le imprese che operano in Italia senza profilo di stabilità possono godere del trattamento fiscale della nazione di provenienza, mentre chi apre una filiale operativa no. A certe condizioni, possono essere tenute al pagamento delle tasse in Italia e a costituire società o uffici di rappresentanza, anche le imprese estere che, pur non avendo una sede fisica in Italia, esercitino attività e-commerce o operino tramite agenti o commissionari in Italia.

Stabilire con certezza la natura e la tipologia della propria attività in Italia non è semplice e gli errori possono costare cari. LEX IBC può supportarvi nell’inquadrare la vs. attività e fornire l’assistenza necessaria.

Per saperne di più sui Contratti di Compravendita Internazionale, leggete il nostro articolo!

Export in Russia
Vendere in Russia in tempo di guerra: le conseguenze sui contratti e sui pagamenti delle forniture

Il conflitto russo – ucraino e le sanzioni

Dal 2014, l’UE ha cominciato ad adottare sanzioni economiche contro la Russia, inaspritesi ed intensificatesi con l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022. Le sanzioni riguardano, tra le altre cose, divieti di fare affari con persone, banche ed entità russe individuate, nonché di vendere e/o acquistare una serie sempre più ampia di prodotti (fatta eccezione per i prodotti agricoli, farmaceutici e per fini umanitari).

Anche UK e USA hanno adottato delle sanzioni economiche, così come c’è stata una risposta russa. Anche in Russia, il quadro normativo e finanziario è mutato in senso più sfavorevole alle parti di Paesi che hanno applicato le sanzioni, i cui diritti sul territorio russo non vengono così più garantiti. Ad esempio, recenti disposizioni russe consentono le violazioni dei diritti di marchi di imprese straniere, “ree” di provenire dagli Usa o da altri stati occidentali. Inoltre, il governo russo ha adottato una serie di misure volte a ridurre il flusso di valuta estera, fuori dalla Russia, rendendo così più complesso il pagamento di contratti in essere, anche tramite quelle banche russe che non sono state colpite dalle sanzioni europee.

Cosa succede ai contratti in corso di esecuzione con parti russe?

Chi sta eseguendo o deve eseguire un contratto magari negoziato tempo fa con controparti russe, si trova in una situazione difficile.

Vediamo di illustrare due casi:

  1. La merce è pronta nell’UE ma – a causa dell’ultimo pacchetto di sanzioni UE – non è più esportabile in Russia.
  2. La merce è ancora esportabile, ma il contratto prevede un piano di pagamenti dilazionati a suo tempo negoziato con la controparte russa, senza garanzie.

A) La merce non è più esportabile in Russia

Se il contratto è stato concluso prima dell’adozione delle sanzioni che hanno vietato l’esportazione, le parti devono verificare il loro contratto.

Il contratto può prevedere una clausola di forza maggiore e, allora, bisognerà fare riferimento a quella clausola.

Se il contratto non prevede nulla al riguardo ed è sottoposto a legge italiana o russa, ovvero alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili, allora, verificate le circostanze del caso, si potrà invocare la forza maggiore.

Sia l’Italia sia la Russia riconoscono la forza maggiore, cioè gli eventi straordinari ed imprevedibili che possono determinare la fine del rapporto contrattuale, senza responsabilità per danni a carico delle parti.

In tal caso, il contratto potrà essere risolto e le parti dovranno procedere alle restituzioni.

Se la merce non è stata consegnata o, comunque, non è passata in proprietà alla controparte russa, il venditore italiano la potrà facilmente recuperare e, se possibile, destinare ad un’altra vendita. Se nel frattempo è stato disposto un pagamento di un acconto, la restituzione o meno dell’acconto dipenderà dagli accordi contrattuali.

Tengasi altresì conto che, per consentire alle persone e società dell’UE di risolvere i contratti che prevedono transazioni vietate, i regolamenti sulle sanzioni Ue (art. 11, Reg. 833/2014) bloccano qualsiasi richiesta di prestazione o di danni avanzata nei confronti di persone dell’UE da persone, entità o società russe.

B) Le difficoltà di pagamento della merce esportabile in Russia

Come anticipato, le sanzioni europee e le misure restrittive russe impattano anche sugli scambi valutari e finanziari.

Anche qualora la merce sia esportabile in Russia, appare elevato il rischio di mancato incasso su una fornitura da pagare in un arco di tempo non breve.

Prendiamo il caso di una fornitura già consegnata e per la quale il venditore italiano e l’acquirente russo abbiano pattuito un pagamento dilazionato ad un anno, non assistito da garanzie né da assicurazione crediti.

Con l’inasprimento delle restrizioni valutarie, l’acquirente potrebbe ad un certo punto invocare la forza maggiore o l’eccessiva onerosità della prestazione di pagamento, a patto che non fosse prevedibile alla data di conclusione del contratto.

Anche se, a livello internazionale, l’obbligazione di pagamento è ritenuta quasi sempre possibile e dunque non esentabile per eventi di forza maggiore, vi sono dei casi estremi in cui ciò è possibile.

Inoltre, sia l’Italia, sia la Russia, e (sebbene solo a livello interpretativo) anche la Convenzione di Vienna del 1980 sui beni mobili hanno delle disposizioni che si applicano quando l’obbligazione di una delle parti diventa eccessivamente onerosa per circostanze inevitabili o imprevedibili (c.d. hardship).

Il problema dell’hardship è che non vi sono rimedi generalmente riconosciuti e gli ordinamenti che riconoscono l’hardship prevedono solitamente soluzioni diverse.

In generale, possiamo affermare che:

  1. la parte che dichiara di essere nell’impossibilità di effettuare il pagamento deve dare la prova di quanto affermato;
  2. se vi sono alternative accettabili e più costose ma non eccessivamente onerose, la parte dovrebbe effettuare la modalità alternativa di pagamento;
  3. se la forza maggiore e l’hardship vengono invocate in assenza dei presupposti, la controparte potrà risolvere il contratto e chiedere i danni.

E qui veniamo al nodo della questione e ad una regola negoziale fondamentale spesso ignorata dalle imprese italiana: la capacità dell’imprenditore di tutelare il suo credito è massima prima della conclusione del contratto e decresce con il passare del tempo e l’esecuzione della fornitura internazionale.

La mancanza di tutele contrattuali non previste in fase negoziale, la scelta erronea dei termini di resa, l’eccessiva fiducia nella capacità economica della controparte, non verificata quando era necessario, unita alla mancata stipula di assicurazioni crediti export (ad es. SACE) sono errori di partenza che si assommano a tutte le problematiche del fare affari in tempi incerti e magmatici come i nostri, e in particolare in un contesto di guerra.

Questi sono errori che noi di LEX IBC possiamo far evitare alle imprese che esportano: forniamo infatti assistenza legale per attività di import/export.

Cosa si può dire al nostro venditore italiano, che ha ricevuto alcuni acconti, a fronte della merce spedita in Russia ma che rischia di non ricevere il pagamento? Il consiglio, valutato il contratto e la legge applicabile, è di sospendere le forniture ovvero di continuare a fornire previa rinegoziazione tra le parti di condizioni di pagamento e/o di resa della merce più tutelanti per il fornitore.

Se la strada negoziale non è percorribile, i rimedi di legge deriveranno sempre dal contratto e dalla legge applicabile.

Se il contratto è sottoposto a legge russa e giurisdizione esclusiva russa, di questi tempi, la risposta è pressoché scontata. Il venditore italiano non potrà rivolgersi ad un giudice dell’UE che si dichiarerà incompetente, mentre sarà molto azzardato intentare un’azione legale in Russia.

Se il contratto prevede una legge, ma soprattutto una giurisdizione o un arbitro dell’UE, il nostro venditore potrà vedersi riconosciuto nell’UE il diritto al risarcimento del danno, esercitabile a condizione che la controparte russa disponga di beni, somme di denaro o di crediti nell’UE su cui potersi rivalere.

Se la controparte russa non ha beni o risorse in UE, il recupero del credito in Russia – tramite l’esecuzione di una sentenza UE favorevole – non appare una opzione praticabile in tempi di trade war.

LEX IBC può assistervi e fornire chiarimenti in merito allo specifico caso concreto.

Contattaci per chiarimenti o ulteriori informazioni

Il presente articolo non costituisce e non sostituisce un parere legale da richiedere in un caso concreto.

Contratto di Compravendita Intenazionale
Il Contratto di Compravendita nel Diritto Internazionale

L’esportazione o importazione di prodotti o servizi richiede normalmente il consenso scritto delle due parti (acquirente e venditore) su diversi aspetti. 

 Questo accordo si concretizza, in genere, in un contratto di vendita internazionale, che ha come obiettivo quello di allocare le spese e i rischi tra il venditore e l’acquirente. Saper padroneggiare la redazione del contratto di vendita internazionale è fondamentale per semplificare gli scambi e, soprattutto, per evitare controversie. 

Inoltre,  le imprese che utilizzano modelli standard contrattuali dovrebbero tenerli aggiornati. Ciò è particolarmente importante oggigiorno, alla luce degli effetti e dei nuovi rischi derivanti dalla crisi pandemica e dai nuovi scenari geopolitici. 

 

Come redigere un contratto di vendita internazionale 

Per preparare un contratto di vendita internazionale, si può operare in due modi: 

 

  1. Definendo l’offerta commerciale e inviandola al cliente per accettazione, unitamente alle condizioni generali di vendita
  2. Definendo gli elementi commerciali all’interno di un contratto di compravendita internazionale che le parti dovranno sottoscrivere o comunque accettare. 

 

Condizioni generali di vendita e contratto di compravendita internazionale: le differenze 

Le condizioni generali di vendita consentono alle imprese di definire il quadro giuridico dei loro rapporti commerciali. Le condizioni generali di vendita sono specifiche per ciascun esportatore. Definiscono i doveri dell’acquirente consentendo all’esportatore di difendere i propri interessi. 

Le condizioni generali di vendita di un’impresa non sono generalmente modificabili dalla controparte che può solo aderirvi. Di conseguenza, la negoziazione dell’acquirente riguarderà unicamente i termini commerciali della proposta.  

Naturalmente, per vincolare la controparte internazionale, le condizioni generali devono essere scritte in inglese o in una lingua che la controparte comprende. 

Tuttavia, può accadere che l’acquirente non accetti le condizioni generali del venditore o che, a sua volta, proponga le proprie condizioni generali di acquisto. Se le parti si trasmettono ciascuna le proprie condizioni generali di vendita e/o di acquisto,  si può avere un’obiettiva incertezza sull’accordo ed un cortocircuito che, a livello internazionale, prende il nome di “battle of forms”. La mancanza di condivisione reciproca può dunque portare a un conflitto che sarà il giudice o l’arbitro a risolvere in base ai suoi canoni interpretativi, con risultati non prevedibili per le parti. 

Dove il valore in gioco e le questioni da affrontare sono molteplici, non è sempre possibile usare le condizioni generali ed è preferibile che le parti negozino e firmino il testo di un contratto di compravendita internazionale, anche per ovviare ai predetti inconvenienti.  

 

Vantaggi delle condizioni generali di vendita e dei contratti di compravendita internazionale 

In ogni caso, le condizioni generali di vendita e i testi contrattuali definiscono importanti aspetti che riducono i rischi di mancato pagamento o di contenzioso, quali: le modalità di pagamento,  i termini di garanzia, le responsabilità per inadempimento, il diritto di sospendere, risolvere il contratto o rivedere il prezzo, la legge applicabile e il giudice o l’arbitro che può decidere la controversia. 

 

Quando trasmettere le condizioni generali o concludere il contratto di compravendita internazionale 

Bisogna che il cliente sia messo a conoscenza delle condizioni generali di vendita prima della sua accettazione dell’offerta. Diversamente, le condizioni generali di vendita non sono vincolanti ed utilizzabili in un’eventuale controversia. 

In pratica, è sbagliato trasmettere le condizioni generali di vendita o, comunque, un qualsiasi testo contrattuale, dopo l’accettazione dell’ordine da parte del cliente o, addirittura, riportare le condizioni generali di vendita solo nella fattura o sul proprio sito web. 

Il cliente potrebbe legittimamente ritenersi non vincolato a dette condizioni.  

Anche se in ambito internazionale, le leggi di molti Stati e, in particolare, di quelli che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni, non è sempre necessaria una sottoscrizione formale del contratto, è pur sempre necessario dimostrare l’esistenza e la portata dell’accordo. 

 

La conoscenza del cliente e le frodi 

È poi sempre consigliabile, prima di avviare qualsiasi negoziazione, raccogliere informazioni sulla controparte e su chi sta negoziando per la controparte, per non incorrere in truffe sempre più frequenti a livello internazionale, agevolate anche dalla tecnologia. 

 

Gli elementi del contratto internazionale di vendita 

Per concludere l’accordo è sufficiente il consenso sugli elementi ritenuti essenziali dalle parti di un contratto di vendita internazionale, elementi che, di regola, sono presenti nell’ordine e nelle conferme d’ordine scambiati per email, quali: specifiche del prodotto, prezzo e pagamento, quantità, data e modalità/luogo di consegna. 

Tuttavia, è molto pericoloso e sconsigliabile vendere o acquistare dall’estero solo sulla base di questi pochi elementi definiti nell’ordine e nella conferma d’ordine, senza un contratto o delle valide condizioni generali di vendita accettate dal cliente; condizioni e clausole che tra le altre cose definiscano la legge applicabile al contratto e il giudice o l’arbitro che decida in caso di controversia. 

 

Quadro giuridico della vendita internazionale di merci 

La maggior parte degli ordinamenti – anche se con importanti eccezioni – riconosce alle parti di una compravendita internazionale la possibilità di disciplinarne il contenuto. Quando si va a definire una vendita internazionale, è importante indicare la legge applicabile al contratto di compravendita ed anche scegliere il giudice chiamato a decidere in caso di controversia. Se questi elementi non sono definiti prima nel contratto o concordati tra le parti, si va incontro a molti rischi nella fase esecutiva dello stesso.  

Il rischio è in parte mitigato da regole internazionali il cui obiettivo è di armonizzare e semplificare gli scambi internazionali, in particolare per quanto attiene a: 

  1. Diritti e doveri delle parti;
  2. Oneri e ripartizione rischi dei trasporti;
  3. Pagamenti e garanzie internazionali 

Chi negozia o redige un contratto internazionale di vendita di beni dovrebbe conoscere l’insieme di norme e regole qui brevemente descritte. 

 

Diritti e doveri delle parti: la Convenzione di Vienna 

La Convenzione di Vienna, elaborata nell’aprile del 1980, sotto l’egida delle Nazioni Unite, disciplina i diritti e gli obblighi delle parti agli scambi internazionali di merci e costituisce dunque la normativa di riferimento in materia di commercio internazionale. Annovera oggi 95 Paesi firmatari, tra cui l’Italia, gli Stati Uniti, la Cina, la Turchia, molti Stati europei, ma non UK, India e i Paesi arabi. Si applica in caso di problemi o lacune del contratto di vendita internazionale, se: 

– le  parti di tale contratto l’hanno richiamata nel loro contratto; ovvero 

– le parti del contratto hanno sede in Stati firmatari della Convenzione di Vienna o  

– il giudice o l’arbitro chiamato a decidere la controversia commerciale determina l’applicazione della legge di uno Stato aderente alla Convenzione.  

Nel contratto di compravendita internazionale, le parti possono richiamare espressamente la Convenzione ma possono altresì escluderne l’applicazione.  

In concreto, le imprese che desiderano sviluppare un’attività internazionale devono conoscere il sistema legale dei Paesi target e la Convenzione di Vienna, e, a partire da queste informazioni, creare i propri adeguati modelli di contratto di vendita internazionale o di condizioni generali di vendita. 

 

Incoterms 

Gli Incoterms rappresentano oggi i termini base per la logistica internazionale. Permettono di ripartire le spese e i rischi dell’instradamento della merce tra il venditore e l’acquirente. 

Gli incoterms devono essere espressamente e correttamente richiamati nel contratto di vendita internazionale di merci. 

Gli incoterms, per quanto fondamentali, non coprono alcuni importanti aspetti quali il passaggio della proprietà della merce, l’inadempimento contrattuale e la possibilità di trattenere la merce se il cliente non paga. Detti aspetti vanno definiti nel contratto o nelle condizioni generali di vendita internazionale. 

 

I pagamenti e le garanzie internazionali 

I pagamenti nel contesto internazionale avvengono tramite sistema bancario. 

Le banche, tuttavia, operano nell’ambito di regole anche sovranazionali molto stringenti che possono rendere difficile o impossibile il pagamento: basti pensare alle sanzioni economiche internazionali e al recente blocco delle banche russe e/o dei conti bancari di persone e imprese russe disposto dall’UE in reazione al conflitto russo-ucraino. 

Si tratta di insiemi di regole molto complesse e in continuo mutamento (Onu, UE, USA, Cina)… 

Aggiungasi, poi, che il pagamento con l’estero è spesso regolato tramite credito documentario, una forma di pagamento tecnica che fa riferimento alle norme elaborate dalla Camera di commercio internazionale di Parigi, ICC UCP 600.  

La stessa Camera di Commercio ha poi elaborato delle regole internazionali uniformi che si applicano agli strumenti di garanzia (ICC Uniform Rules for Demand Guarantees – URDG 758/2010, ICC International Standby Practices – ISP 98 590/1998). 

Tali regole facilitano le operazioni di pagamento ma, come per gli Incoterms, a condizione che siano correttamente richiamate nel contratto internazionale di vendita. 

LEX IBC può aiutarvi a redigere i vostri contratti di vendita internazionale e le condizioni generali di vendita, nonché assistere la vostra impresa nella negoziazione dei contratti con l’estero e supportare la vostra impresa al meglio nella risoluzione delle contestazioni e controversie con clienti e fornitori. 

 A questo link troverete un modello di Contratto di Compravendita Internazionale.

 

Recupero Crediti
Recupero Crediti: la procedura definita dalla legge

Per recuperare un credito, occorre seguire la procedura definita dalla legge che varia in funzione del tipo di credito che si intende far valere. Per recuperare più velocemente un credito di somme di denaro, è necessario che detto credito sia certo e, possibilmente, già liquido ed esigibile. 

Un credito si definisce certo, quando il creditore dispone degli elementi che attestano l’esistenza del credito e del suo diritto a ricevere la somma dovuta. Il creditore deve essere in possesso del contratto o, deve poter dimostrare che c’era l’accordo con il debitore. Ad esempio, se si tratta di un credito commerciale, deve poter dimostrare di aver emesso regolare fattura a fronte di una fornitura di merce. 

Il credito è sicuramente certo se l’obbligo di pagare una somma di denaro è già previsto in una sentenza, in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico notarile, in una cambiale o in un assegno e negli altri atti e titoli di credito previsti dalla legge. In questi casi, il creditore dispone già di un titolo esecutivo, cioè di un titolo che gli permette di aggredire i beni del debitore, essendo già il suo credito accertato e riconosciuto. 

È liquido il credito di una somma di denaro determinata o determinabile. Il credito commerciale è un credito normalmente liquido, in quanto viene pattuita la somma di denaro quale corrispettivo di una prestazione contrattuale, come ad esempio una fornitura di beni o di servizi, una prestazione di natura professionale o l’esecuzione di lavori.

Il credito è illiquido quando non ne è determinato l’ammontare come nel caso di un sinistro stradale o di un altro fatto illecito che obblighi la controparte al risarcimento del danno; in tal caso, l’ammontare esatto dovrà essere determinato dal giudice o, tramite accordo delle parti. 

Infine, un credito si definisce esigibile, quando non è sottoposto a condizioni o a termini. Ad esempio, se le parti hanno convenuto un determinato termine di pagamento, il credito diverrà esigibile allo scadere di tale termine e da quel momento il creditore potrà normalmente agire per il recupero del credito. 

 

Procedure di Recupero del Credito in Italia e nella Normativa UE  

Procedure di Recupero Crediti in Italia 

Le normative che riguardano il recupero del credito in Italia sono principalmente contenute nel codice di procedura civile 

Come abbiamo visto, i crediti di somme di denaro già riconosciuti tramite sentenza, scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile, o risultanti da assegno o cambiale, sono già incorporati in un titolo esecutivo, cioè un titolo che consente al creditore di aggredire i beni del debitore. 

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la procedura di recupero credito in Italia richiede diversi passaggi così schematizzabili: 

1. Intimazione di pagamento/ messa in mora: il creditore deve intimare il pagamento del credito per iscritto al debitore entro una certa data. 

 

2. Riconoscimento giudiziale del credito/ formazione del titolo esecutivo:
Se il debitore non adempie spontaneamente, allora il credito deve essere riconosciuto giudizialmente per poi poter essere recuperato coattivamente nei confronti del debitore, nelle forme previste dalla legge.  

Qui vi sono sostanzialmente due strade:  

2a) la procedura  per decreto ingiuntivo, se il credito è liquido e se ne può dare la prova scritta richiesta dalla legge; 

2b) una causa ordinaria, a cognizione piena o sommaria, negli altri casi. 

Si precisa comunque che, se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, anche in questo caso, si instaurerà una causa ordinaria, ad esito della quale il giudice potrà riconoscere o meno il credito.

3. Procedure extragiudiziali/ Mediazione e negoziazione assistita In certi casi, il legislatore italiano – allo scopo di deflazionare il contenzioso – ha previsto forme alternative di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione. In certe materie, non è possibile iniziare una causa ordinaria senza aver prima tentato una delle suddette procedure previste per legge. Gli accordi raggiunti in mediazione e in negoziazione assistita costituiscono titolo esecutivo e, se non adempiuti, danno diritto al creditore di iniziare l’esecuzione forzata. 

Con la legge delega n. 206/2021, approvata il 25 novembre 2021, ora in fase di attuazione, sarebbe in progetto un riordino delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in un vero e proprio “Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione”, applicabili obbligatoriamente in una serie più ampia di materie, a fronte di maggiori incentivi per le parti, sotto forma di credito d’imposta.  
 

4. Recupero coattivo del credito: esecuzione forzata 

Solo se il creditore, come abbiamo visto nelle fasi precedenti, si è munito di un titolo esecutivo, è possibile l’esecuzione forzata sui beni del debitore, nelle forme del pignoramento di beni mobili, immobili, autoveicoli e altri beni registrati, pignoramento di crediti o altri assets (ad esempio, azioni o quote di società) del debitore. 

 

Procedure di Recupero Crediti nell’UE 

Anche il legislatore UE ha previsto, seppur solo in maniera volontaria, il ricorso agli strumenti di mediazione, anche online, tra consumatori e professionisti, in particolare per quanto riguarda le controversie tra i consumatori e gli e-commerce. 

Nell’ambito del diritto civile e commerciale, nell’UE sono stati emanati una serie di regolamenti e direttive volti a favorire  il recupero trasfrontaliero giudiziale dei crediti che hanno previsto: 

 

1) Un’uniformazione dei termini di pagamento a 30 giorni e nel calcolo delle spese ed interessi, anche applicabili alle Pubbliche amministrazioni debitrici (Direttiva  2011/7/UE del 16 02 2011)

 

 

2) Titolo esecutivo europeo, valido per l’esecuzione in tutti gli altri Stati dell’UE 

Le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati che rispettino determinati requisiti possono circolare liberamente tra gli Stati comunitari ad eccezione della Danimarca (Regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati). Il titolo esecutivo europeo è un certificato che accompagna la decisione, l’atto pubblico o la transazione emessi in uno Stato membro, certificato direttamente riconosciuto nello Stato del debitore dove deve essere iniziata l’esecuzione (Regolamento UE 1215/2012).  

 

3) Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (fino a 5.000 euro) 

Scopo del suddetto procedimento è semplificare e accelerare il recupero di crediti transfrontalieri non superiori a 5000 euro, tramite moduli online, compilabili anche senza l’ausilio dell’avvocato. Alla fine della procedura, il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’esecuzione avviene sempre e comunque in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita. 

 

4) Procedura europea di Ingiunzione di Pagamento. 

La domanda di ingiunzione compilata su moduli standard anche direttamente dall’impresa richiedente (ed anche senza l’ausilio di un avvocato) va presentata al giudice nazionale che sarebbe competente a conoscere la controversia in tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca. L’ingiunzione è notificata al convenuto, il quale viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi entro trenta giorni presso il giudice che l’ha emessa.

L’ingiunzione di pagamento europea diviene esecutiva se il convenuto non si oppone nei termini. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento proseguirà secondo le regole processuali dello Stato del giudice che ha emesso l’ingiunzione.  È comunque possibile richiedere nella domanda di ingiunzione che il procedimento si estingua automaticamente in caso di opposizione, evitando così che si instauri un processo ordinario. 

 

5) Blocco Trasfrontaliero dei Conti Correnti  

Il regolamento (UE) n. 655/2014 relativo all’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) istituisce una nuova procedura nell’ambito dell’Unione per il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’UE. 

Esso può essere utilizzato nelle controversie civili e commerciali, in tutti i paesi dell’UE, tranne la Danimarca, allo scopo di meglio garantire il recupero del credito. 

È possibile avvalersi dell’OESC solo nei casi transfrontalieri, in cui il conto è detenuto in uno stato diverso da quello del giudice a cui è presentata la domanda o in cui è domiciliato il debitore.  

 

Nel prossimo articolo parleremo di Come funziona il Recupero Crediti Stragiudiziale e Giudiziale.

LEX IBC assiste imprese italiane e estere nel recupero dei loro crediti. 

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