Diritto dell’internet

Termini e Condizioni E-commerce
Termini e condizioni degli E-Commerce nel 2022

Il commercio elettronico in Italia è regolamentato principalmente nel D. Lgs. 70/2003 e nel Codice del consumo (D. Lgs.206/2005); normative che, a loro volta, recepiscono regole dell’UE.

Un sito web è obbligato a pubblicare e a rispettare determinate condizioni e termini che si applicano alla vendita: queste regole sono contenute in un documento denominato “Condizioni generali di vendita” o “Condizioni di vendita” che definisce gli accordi contrattuali tra il sito web e l’utente, per la vendita di prodotti e/o servizi.

Tali regole possono essere stabilite sia per le vendite online B2B e-commerce sia B2C e-commerce e precisano sia le prescrizioni che l’utente deve seguire per poter utilizzare il servizio sia gli obblighi del fornitore nei confronti dell’utente.

Inoltre, tale documento può contenere delle limitazioni di responsabilità nel caso insorgano problemi che non dipendono dall’operato del fornitore, come il malfunzionamento del servizio provocato da cause esterne. Tuttavia, le limitazioni di responsabilità non possono andare contro le norme di legge, in particolare quelle che riguardano le garanzie del venditore nei confronti del consumatore o le norme che tutelano contro le pratiche commerciali scorrette o ingannevoli.

I siti e-commerce svolgono un’attività senza barriere ma con regole ben precise. Pertanto, si rende necessario rivolgersi ad uno studio legale esperto in Contrattualistica italiana ed Internazionale e Diritto Commerciale, al fine di ottenere una consulenza legale nella stesura dei termini e delle condizioni di vendita del proprio e-commerce per perseguire obiettivi specifici, personalizzando e rendendo le condizioni conformi alla strategia di vendita del proprio e-commerce.

Le normative di riferimento per termini e condizioni

La normativa di riferimento (D. Lgs. n. 70/2003 e D. Lgs.206/2005), ha lo scopo di informare correttamente l’utente, assicurare trasparenza all’acquirente (che, trattandosi di e-commerce, non può avere una conoscenza diretta del venditore) e rendere affidabili le transazioni online.

La normativa sugli e-commerce è in continua evoluzione. Infatti, sono in corso di attuazione nei Paesi europei le nuove disposizioni normative UE: la Direttiva UE 2019/770 e la Direttiva UE n. 2019/771 del 20 maggio 2019).  Queste normative hanno in particolare un impatto rilevante sugli e-commerce che si occupano della fornitura di servizi e contenuti solo digitali o della vendita online di beni fisici con elementi digitali. In Italia, come previsto dai D. lgs. n. 170 e n. 173 entrambi del 4.11.2021, è stato necessario apportare delle significative modifiche al Codice del Consumo.

 

Quali sono i dati necessari nel commercio elettronico?

Termini e condizioni degli e-commerce devono contenere delle informazioni obbligatorie e riguardano i dati identificativi del venditore.

Inoltre, l’e-commerce deve indicare le informazioni principali del servizio e/o le caratteristiche del prodotto venduto. Le informazioni devono essere inserite direttamente nella scheda prodotto che integra i termini e condizioni dell’e-commerce.

Infine, oltre al prezzo e a tutte le informazioni riguardanti i dati identificati del fornitore, bisogna indicare anche:

  • spese e termini di spedizione;
  • limitazioni della consegna in particolari zone o all’estero;
  • prezzo di ulteriori servizi (ad esempio il contrassegno);
  • tipologie di pagamento accettati;
  • diritto di recesso con modalità e procedure da seguire per esercitarlo: i consumatori hanno 14 giorni di calendario di tempo per ripensarci se non sono soddisfatti del prodotto;
  • garanzia legale di conformità;
  • modi di risoluzione delle controversie compreso l’eventuale organismo di conciliazione a cui il consumatore potrebbe rivolgersi.

Il sito di e-commerce dovrebbe confermare tutti gli acquisti sul sito Web avvisando l’utente entro 24 ore. Tali comunicazioni possono essere consegnate elettronicamente o con qualsiasi altro mezzo indicato nel contratto. L’unico requisito è che il metodo scelto deve consentire al cliente di salvare le informazioni ricevute, comprese quelle contrattuali.

I termini di utilizzo del sito Web devono essere chiari e spiegare come verranno archiviate le informazioni sul fornitore, sul cliente, sui prodotti e/o sui servizi.

Infine, sul sito web deve essere chiaramente indicate la privacy e la cookie policy.

 

Termini e condizioni E-Commerce: differenze tra B2B e B2C

Gli obblighi normativi variano se si tratta di e-commerce B2B o B2C. Le differenze riguardano la tipologia di attività, il B2C e-commerce si rivolge ai consumatori, l’e-commerce B2B e-commerce si rivolge ai professionisti. In particolare, nel B2B non si applicano le regole del Codice del Consumo. Pertanto, non sono obbligati ad inserire tutte le informazioni imposte dal codice del Consumo, ad esempio non trova applicazione la garanzia legale di conformità e il diritto di recesso. Un’altra differenza riguarda la garanzia legale di conformità. Infatti, nel e-commerce B2B trova applicazione la garanzia dei vizi prevista dal Codice Civile.

Nuove disposizioni legali per l’e-commerce B2B

Come anticipato, dal 2021 si sono ampliate le condizioni che i beni venduti attraverso un e-commerce devono soddisfare per essere conformi al contratto. Inoltre, le tutele dei consumatori si estendono ai beni venduti con elementi e servizi digitali tra cui smart-tv, smart-watch, computer, tablet, ma anche prodotti di largo consumo che possono fornire dati sul loro utilizzo o sui consumi, che possono interconnettersi o essere controllati da remoto dall’utente, come gli elettrodomestici, i condizionatori, i robot aspirapolvere ed i robot da cucina.

All’atto della vendita del bene con elementi digitali, il venditore (sia esso e-commerce o rivenditore fisico) è tenuto a informare il consumatore sugli aggiornamenti disponibili, anche di sicurezza, necessari a mantenere la conformità del bene ed eventualmente a fornirglieli. E’ dunque importante modificare le condizioni generali di vendita per tenere conto di questi aspetti, qualora si vendano beni con elementi digitali.

Inoltre, anche se rimane invariata la durata della garanzia di legge (entro 26 mesi dalla consegna al consumatore), per tutti i prodotti i difetti si presumono sussistenti (e dunque a carico del venditore), per un anno dalla consegna, anziché 6 mesi.

Rischi e sanzioni in caso di violazione

Sono obbligate a rispettare la normativa tutte le imprese che operano nell’e-commerce altrimenti si rischiano sanzioni anche di notevole importo, irrogate dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). In particolare, l’AGCM può applicare le seguenti sanzioni:

  • fino a 20.000,00 euro per violazione degli obblighi informativi generali;
  • fino a 5 mln. di euro per violazione degli obblighi nel caso una pratica commerciale sia ritenuta scorretta;
  • pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito dell’AGCM. Inoltre, in taluni casi è altresì prevista la pubblicazione del provvedimento anche sul sito web dell’operatore (questo comporta una rilevante pubblicità negativa per l’azienda e ne lede maggiormente l’immagine).

Le sanzioni sono più elevate nel caso in cui l’AGCM ritenga che l’azienda abbia attuato una pratica commerciale scorretta violando gli obblighi informativi.

Queste sanzioni si vanno eventualmente ad aggiungere a quelle altrettanto rilevanti (fino al 4% del fatturato) che può irrogare l’autorità garante della privacy, qualora il sito web violi le normative sui cookies e il GDPR.

 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE

Qui di seguito, una checklist – molto semplice – elaborata dalla Commissione Europea e disponibile in inglese al seguente indirizzo https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/business-portal/understanding-legislation/legal-regulations-e-commerce_en , qui liberamente rielaborata in italiano.

 

Verifica che il tuo sito web sia conforme alla legislazione sull’e-commerce

Prima di avviare il tuo sito web, devi assicurarti che soddisfi tutti i requisiti in materia di e-commerce e GDPR sopra menzionati. Se il tuo sito web è già attivo su Internet, è importante controllarne la pagine per assicurarsi che soddisfi queste regole e regolamenti.

Attenzione: quelle che seguono sono domande di massima. La verifica del sito web va fatta su tutti i contenuti del sito web.

 

 

Devi rispondere “sì” a tutte le seguenti domande.

  1. Se il mio sito Web include un’iscrizione alla newsletter o un modulo di contatto esiste un collegamento visibile alla politica di protezione dei dati? È in linea con le regole del GDPR?
  2. C’è una piccola casella che l’utente deve spuntare per confermare di aver letto la politica di protezione dei dati prima di inviare le proprie informazioni?
  3. C’è una piccola casella che l’utente deve spuntare per confermare un acquisto in cui era necessario fornire informazioni personali?

Quando l’utente accede al mio sito e-commerce:

  1. riceve un messaggio che lo informa dell’uso dei cookie sul sito web?
  2. è disponibile un collegamento con le informazioni sull’uso dei cookie? Si trova in una parte permanente del sito web?
  3. c’è un modo in cui gli utenti possono contattarmi per saperne di più sugli aspetti legali contrattuali di prodotti e servizi sul mio sito web? (si può indicare un numero di telefono, un’e-mail, un modulo di contatto, ecc.).

Quando l’utente effettua un acquisto sul mio sito web:

  1. prima di completare l’acquisto, sono specificate al cliente tutte le informazioni contrattuali rilevanti sui tempi di consegna, metodi di pagamento e opzioni di annullamento e recesso, modi di risoluzione delle controversie con eventuale possibilità di adire un organismo di conciliazione?
  2. il cliente riceve una notifica di acquisto, elettronicamente o tramite un altro metodo, entro 24 ore?
Stabile Organizzazione
E-commerce e Stabile Organizzazione in Italia

Una società estera che opera in modo continuativo in Italia, anche online, senza avvalersi di un ufficio di rappresentanza, una filiale, o una società controllata in Italia, deve verificare se la sua attività rivolta al mercato italiano configura, dal punto di vista fiscale, una “Stabile Organizzazione” in Italia, con conseguente obbligo di corrispondere le tasse in Italia sui profitti. Ciò vale anche, a certe condizioni, per gli e-commerce esteri.

Qui andiamo a definire quali sono le condizioni che rendono necessaria la costituzione di una filiale o di una società in Italia per poter operare in Italia, partendo dal recente caso di un e-commerce inglese di abbigliamento a cui la Guardia di finanza di Bologna ha contestato l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia ed una presunta evasione fiscale per l’importo di 12 milioni di euro.

Stabile Organizzazione Occulta in Italia attraverso l’e-commerce

Le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Bologna, hanno accertato una stabile organizzazione occulta in Italia operante dal 2015 al 2019 di una multinazionale con base in UK che , tramite il suo e-commerce, ha venduto capi di abbigliamento dei negozi italiani, per oltre 2,5 miliardi di euro, con una commissione, mediamente del 30% sul venduto.

I negozi italiani partner affiliati alla piattaforma erano circa 200, si assumevano tutti i rischi e mettevano a disposizione gli spazi fisici per lo stoccaggio della merce da vendere attraverso la piattaforma, senza che la società estera intermediaria  assumesse formalmente personale dipendente o aprisse sedi in Italia, mantenendo tuttavia una “sede occulta” italiana nell’abitazione di un soggetto a disposizione della multinazionale. La società inglese ha regolarizzato la posizione con il fisco italiano, pagando 12 milioni di euro e, dal 2020 ha costituito una  nuova società di diritto italiano in Italia.

La Guardia di Finanza riferisce trattarsi del “primo caso, in Italia, di accertata esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nel settore dell’e-commerce”.

 

Stabile Organizzazione in Italia: inquadramento generale

Il concetto di “stabile organizzazione” nasce in sede Ocse, con  l’art. 5 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni che prevede una definizione-base uniforme a livello internazionale di “stabile organizzazione” (permanent establishment). Se una società estera esercita stabilmente un’attività in un altro Stato diverso dalla sua sede, quest’ultimo Stato può  sottoporla a tassazione qualora ritenga che la società estera sia presente sul proprio territorio e vi realizzi profitti con una sua stabile organizzazione.

Oltre ad essere contenuta nei Trattati  contro le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte, la definizione di Stabile Organizzazione in Italia è contenuta nell’articolo 162, del DPR n 917/86, che si applica, laddove non vi siano convenzioni internazionali specifiche.

Affinché si configuri una Stabile Organizzazione è necessario che vi sia una presenza significativa e continuativa nel territorio dello Stato. A seconda del modo in cui questa presenza è esercitata si potrà avere una:

  1. Stabile Organizzazione Materiale con consistenza fisica. Il che presuppone comunque una sede d’affari fissa, tangibilmente e durevolmente collocata in Italia e destinata al business dell’impresa;
  2. Stabile Organizzazione Personale. E’ il caso della società estera che opera tramite agente o commissionario che ha il potere di firmare contratti per conto dell’impresa estera.
  3. Stabile Organizzazione Immateriale. Riguarda i casi in cui vi è una significativa presenza in Italia, anche se esercitata in modo intangibile, senza una sede fisica, ad esempio attraverso attività online indirizzate a clienti italiani;

Ribadiamo che una Stabile Organizzazione in Italia di un’impresa o un soggetto estero è una entità fiscale, soggetta ad autonoma tassazione in Italia. La Stabile Organizzazione è perciò tenuta al pagamento delle imposte dirette (IRES ed IRAP), come un soggetto residente in Italia. In Italia andranno dunque dichiarati i redditi, ma anche effettuata la fatturazione delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive.

 

  1. Stabile Organizzazione Materiale

La stabile organizzazione materiale presuppone una presenza stabile e continuativa in Italia, per il tramite di una sede fissa d’affari.

Per la legge italiana,  possono costituire “Stabile organizzazione” in Italia:

  • una sede di direzione,
  • una succursale,
  • un ufficio,
  • un’officina,
  • un laboratorio,
  • una miniera,
  • una cava,
  • un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione di durata superiore a tre mesi.

 

Non vi è tuttavia una sede d’affari se nei locali vengano esercitate solo attività ausiliarie o preparatorie, ovvero ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa, ovvero siano utilizzati come deposito, esposizione, magazzino per la consegna di beni o merci appartenenti all’impresa.

 

  1. Stabile Organizzazione Personale in Italia

Un’impresa estera verrebbe a detenere una stabile organizzazione personale in Italia, qualora una persona (fisica o giuridica) agisca abitualmente per essa, ai fini della conclusione di contratti, anche in assenza di una sede fissa. Il requisito della “sede d’affari fissa”, richiesto per la stabile organizzazione materiale, non è necessario, ma viene superato dal requisito della “abituale” conclusione di contratti. Deve comunque trattarsi di contratti con i quali sono venduti beni o servizi dell’impresa estera o siano trasferiti suoi diritti di proprietà o concessi suoi diritti d’utilizzo.

Il legislatore italiano ha escluso, a differenza di quanto previsto a livello internazionale, l’esistenza di una stabile organizzazione personale, nel caso in cui l’agente e/o il commissionario concludano contratti in nome dell’impresa estera per l’acquisto di beni.

Non è stabile organizzazione in Italia l’agente che svolge la propria attività in modo indipendente “e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività di agente indipendente.” (art. 162, comma 7, TUIR).

Tale indipendenza deve essere riscontrabile sotto il profilo sia giuridico sia economico. In particolare, un soggetto non è indipendente quando opera esclusivamente (o quasi esclusivamente) per conto di una impresa estera.

Sempre di più, bisogna prestare attenzione alla presenza di personale che a vario titolo lavori per l’impresa estera, seppur da remoto in Italia e in modalità home-working. Se tali figure possono vincolare l’impresa estera e concludere contratti in modo continuativo e sulla base di un rapporto esclusivo o quasi esclusivo, si potrà determinare la presenza di una stabile organizzazione in Italia.

 

  1. Stabile Organizzazione Immateriale

La stabile organizzazione immateriale è prevista dalla lettera f-bis) dell’articolo 162 del Tuir.

Tale nuovo caso riguarda le imprese non residenti caratterizzate da una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Il caso dell’e-commerce inglese sopra illustrato è uno dei primi casi di applicazione della stabile organizzazione in Italia ad un’impresa estera dell’economia digitale. Tuttavia, se ne possono trarre alcune considerazioni:

  1. la continuità e la dimensione dei ricavi che l’impresa estera realizza in Italia è il primo e più evidente segnale della possibile presenza di una stabile organizzazione.
  2. inoltre, il soggetto estero dell’economia digitale deve indirizzarsi in maniera attiva e continuativa al mercato italiano ad esempio, tramite l’uso di un ecommerce.it o con l’utilizzo di nomi a dominio italiani e/o di pagine web in lingua italiana, o di servizi di assistenza in lingua italiana.
  3. infine, l’impresa estera deve avere una significativa presenza economica e continuativa in Italia misurabile attraverso le transazioni effettuate con mezzi elettronici o desumibile, se si tratta di e-commerce, tramite le visite degli utenti ed il volume di traffico generato dall’Italia, ovvero tramite l’affiliazione di clienti ed operatori economici operanti dall’Italia.

 

La consulenza legale e fiscale

Come illustrato sopra, la natura dell’operatività è fondamentale per determinare il trattamento fiscale in Italia: le imprese che operano in Italia senza profilo di stabilità possono godere del trattamento fiscale della nazione di provenienza, mentre chi apre una filiale operativa no. A certe condizioni, possono essere tenute al pagamento delle tasse in Italia e a costituire società o uffici di rappresentanza, anche le imprese estere che, pur non avendo una sede fisica in Italia, esercitino attività e-commerce o operino tramite agenti o commissionari in Italia.

Stabilire con certezza la natura e la tipologia della propria attività in Italia non è semplice e gli errori possono costare cari. LEX IBC può supportarvi nell’inquadrare la vs. attività e fornire l’assistenza necessaria.

Per saperne di più sui Contratti di Compravendita Internazionale, leggete il nostro articolo!