Scroll Top

Patti parasociali: definizione, tipologie e durata

Patti Parasociali

Se si deve costituire una società con altri soci (persone fisiche o giuridiche), se nella società già costituita deve entrare un nuovo socio o si devono gestire i rapporti con gli altri soci o stabilizzare la governance, questo articolo può interessarvi: riguarda infatti il patto parasociale tra soci, uno strumento giuridico piuttosto diffuso ed utile per meglio gestire la società e per prevenire alcuni dei problemi che potrebbero insorgere tra i soci nel corso della gestione.  

Cosa sono i Patti Parasociali 

I patti parasociali sono accordi contrattuali tra due o più soci (persone fisiche o giuridiche) di una società (ad esempio, una SRL oppure una SpA) per una migliore e più stabile gestione della società e possono regolare tanto i rapporti tra i soci che con gli amministratori o i terzi.  

Le finalità sono  varie: per determinare l’assetto e le condizioni di operatività di una joint venture, per tutelare i soci o gli investitori di una start-up, per determinare il finanziamento iniziale e i conferimenti da parte dei soci di una s.r.l., per concordare il voto e gli indirizzi della società su determinate questioni, per stabilizzare la governance, per vincolare la scelta degli amministratori, per limitare l’uscita di un socio dalla società, per determinare i limiti o le condizioni di trasferimento della partecipazione…. Più oltre, indicheremo degli esempi di patti parasociali. 

A differenza delle disposizioni dello statuto che sono vincolanti per tutti i soci presenti e futuri, i patti parasociali vincolano solo chi li sottoscrive e possono essere sottoscritti anche solo da una parte dei soci. 

Inoltre, sempre a differenza degli statuti che sono redatti per atto pubblico, i patti parasociali – salvo che per le società quotate e per le s.p.a. che fanno ricorso al capitale di rischio – non devono essere resi pubblici : i soci possono utilizzare i patti parasociali per accordarsi su questioni che devono rimanere riservate e che, in genere, non compaiono negli statuti, quali, ad esempio, gli obblighi di finanziamento della società dopo la costituzione, o degli specifici impegni di un socio a favore della società. 

A differenza delle violazioni statutarie, le violazioni di un patto parasociale non sono in genere sanzionabili dalla società ma in certi casi la società può pretendere il rispetto del patto ex art. 1411 codice civile, cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza 07/05/2014 n° 9846. 

Pertanto, il tipico rimedio nel caso di violazione di un patto parasociale è  il risarcimento dei danni e il socio inadempiente può essere tenuto a corrispondere agli altri soci una somma a titolo di penale determinata nel patto stesso. 

Norme di riferimento 

Per la maggior parte delle società, non vi è una disciplina specifica. Il contenuto del patto potrà essere determinato in autonomia dalle parti, nei limiti di quanto previsto in generale dal codice civile. 

Gli articoli 2341bis e 2341ter del codice civile contengono la definizione, la durata e le condizioni di pubblicità dei patti nelle s.p.a.

Infine, gli articoli 122 e 123 del Testo unico della finanza (D. Lgs. 28/1998) e le Comunicazioni CONSOB in materia contengono una disciplina speciale dei patti parasociali che interessano le società quotate.

 

Durata dei Patti Parasociali 

I patti parasociali nelle s.p.a. hanno durata massima di cinque anni. Possono essere comunque rinnovati alla scadenza. Se non vi è un termine, il socio ha anche il diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni. Il termine dei 5 anni non vale per i patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni e servizi a società interamente possedute dai partecipanti all’accordo (joint venture). 

Nelle altre società, tra cui le s.r.l., non c’è un limite di durata, ma se non è previsto un termine, ogni socio ha diritto di recedere con un preavviso di 180 giorni. 

 

Patti Parasociali: le tipologie 

Esistono varie tipologie di patti, per conseguire diverse finalità.   

  • Sindacato di voto. Per esprimere un voto comune in assemblea, ad esempio, mediante delega di un rappresentante comune o secondo altre modalità concordate. Risulta invalido il patto che vincoli i soci a non votare l’azione di responsabilità contro gli amministratori che abbiano causato un danno alla società;
  • Sindacato di blocco. Tale patto serve a mantenere lo stesso assetto proprietario della società e ad evitare che possano entrarvi terzi  estranei (ad esempio, un concorrente di uno dei soci). Tale patto dunque limita il trasferimento di azioni o quote all’interno della stessa compagne societaria, impedendo ai soci di uscire dalla società;
  • Patto relativo al finanziamento della società (in senso ampio). i soci si vincolano ad offrire un prestito alla società predeterminandone le condizioni, ovvero ad effettuare determinati conferimenti di beni materiali o immateriali, o si vincolano a un fare per la società ( ad. esempio, se si tratta di soci di start-up);
  • Patto di garanzia degli utili. si garantisce un utile minimo ad uno o più soci al momento della distribuzione, senza escludere uno o più soci dagli utili e dalle perdite, patto che sarebbe nullo ai sensi  dell’art. 2265 cod. civ.. Pertanto è nullo il patto che prevede l’assegnazione di una quota di utili ad un socio, escludendolo dalla partecipazione alle perdite;
  • Patti per indirizzare la gestione. Rientrano in questa categoria i patti finalizzati a determinare più in dettaglio come devono essere designati gli amministratori tra i soci o che attribuiscono determinati diritti di veto agli amministratori che sono l’espressione del socio di minoranza, ovvero quegli accordi che mirano a stabilire il modo di gestire situazioni di stallo, fino alla cessione delle partecipazioni, se lo stallo di gestione non è superabile;
  • Patti sul trasferimento di quote. Rientrano in questa categoria i patti che disciplinano diritti di opzione di vendita o di acquisto delle partecipazioni dei soci o che consentono al socio di maggioranza di far acquistare al terzo anche le quote del socio di minoranza (drag along), ovvero che danno al socio di minoranza il diritto di vendere le sue quote al terzo che intende acquistare le quote del socio di maggioranza (tag along).

Esempio di Patti Parasociali

Qui si trova un modello di patto parasociale di una joint venture a scopo riassuntivo dell’argomento, non utilizzabile per altri fini. La verifica della necessità e la redazione di un patto parasociale richiede l’assistenza di un giurista esperto in diritto societario. Per chiarimenti da parte di soci o di società interessate, contattateci via email.