Per recuperare un credito, occorre seguire la procedura definita dalla legge che varia in funzione del tipo di credito che si intende far valere. Per recuperare più velocemente un credito di somme di denaro, è necessario che detto credito sia certo e, possibilmente, già liquido ed esigibile.
Un credito si definisce certo, quando il creditore dispone degli elementi che attestano l’esistenza del credito e del suo diritto a ricevere la somma dovuta. Il creditore deve essere in possesso del contratto o, deve poter dimostrare che c’era l’accordo con il debitore. Ad esempio, se si tratta di un credito commerciale, deve poter dimostrare di aver emesso regolare fattura a fronte di una fornitura di merce.
Il credito è sicuramente certo se l’obbligo di pagare una somma di denaro è già previsto in una sentenza, in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico notarile, in una cambiale o in un assegno e negli altri atti e titoli di credito previsti dalla legge. In questi casi, il creditore dispone già di un titolo esecutivo, cioè di un titolo che gli permette di aggredire i beni del debitore, essendo già il suo credito accertato e riconosciuto.
È liquido il credito di una somma di denaro determinata o determinabile. Il credito commerciale è un credito normalmente liquido, in quanto viene pattuita la somma di denaro quale corrispettivo di una prestazione contrattuale, come ad esempio una fornitura di beni o di servizi, una prestazione di natura professionale o l’esecuzione di lavori.
Il credito è illiquido quando non ne è determinato l’ammontare come nel caso di un sinistro stradale o di un altro fatto illecito che obblighi la controparte al risarcimento del danno; in tal caso, l’ammontare esatto dovrà essere determinato dal giudice o, tramite accordo delle parti.
Infine, un credito si definisce esigibile, quando non è sottoposto a condizioni o a termini. Ad esempio, se le parti hanno convenuto un determinato termine di pagamento, il credito diverrà esigibile allo scadere di tale termine e da quel momento il creditore potrà normalmente agire per il recupero del credito.
Procedure di Recupero del Credito in Italia e nella Normativa UE
Procedure di Recupero Crediti in Italia
Le normative che riguardano il recupero del credito in Italia sono principalmente contenute nel codice di procedura civile.
Come abbiamo visto, i crediti di somme di denaro già riconosciuti tramite sentenza, scrittura privata autenticata o atto pubblico notarile, o risultanti da assegno o cambiale, sono già incorporati in un titolo esecutivo, cioè un titolo che consente al creditore di aggredire i beni del debitore.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la procedura di recupero credito in Italia richiede diversi passaggi così schematizzabili:
1. Intimazione di pagamento/ messa in mora: il creditore deve intimare il pagamento del credito per iscritto al debitore entro una certa data.
2. Riconoscimento giudiziale del credito/ formazione del titolo esecutivo:
Se il debitore non adempie spontaneamente, allora il credito deve essere riconosciuto giudizialmente per poi poter essere recuperato coattivamente nei confronti del debitore, nelle forme previste dalla legge.
Qui vi sono sostanzialmente due strade:
2a) la procedura per decreto ingiuntivo, se il credito è liquido e se ne può dare la prova scritta richiesta dalla legge;
2b) una causa ordinaria, a cognizione piena o sommaria, negli altri casi.
Si precisa comunque che, se il debitore si oppone al decreto ingiuntivo, anche in questo caso, si instaurerà una causa ordinaria, ad esito della quale il giudice potrà riconoscere o meno il credito.
3. Procedure extragiudiziali/ Mediazione e negoziazione assistita In certi casi, il legislatore italiano – allo scopo di deflazionare il contenzioso – ha previsto forme alternative di risoluzione delle controversie, quali la negoziazione assistita e la mediazione. In certe materie, non è possibile iniziare una causa ordinaria senza aver prima tentato una delle suddette procedure previste per legge. Gli accordi raggiunti in mediazione e in negoziazione assistita costituiscono titolo esecutivo e, se non adempiuti, danno diritto al creditore di iniziare l’esecuzione forzata.
Con la legge delega n. 206/2021, approvata il 25 novembre 2021, ora in fase di attuazione, sarebbe in progetto un riordino delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie in un vero e proprio “Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione”, applicabili obbligatoriamente in una serie più ampia di materie, a fronte di maggiori incentivi per le parti, sotto forma di credito d’imposta.
4. Recupero coattivo del credito: esecuzione forzata
Solo se il creditore, come abbiamo visto nelle fasi precedenti, si è munito di un titolo esecutivo, è possibile l’esecuzione forzata sui beni del debitore, nelle forme del pignoramento di beni mobili, immobili, autoveicoli e altri beni registrati, pignoramento di crediti o altri assets (ad esempio, azioni o quote di società) del debitore.
Procedure di Recupero Crediti nell’UE
Anche il legislatore UE ha previsto, seppur solo in maniera volontaria, il ricorso agli strumenti di mediazione, anche online, tra consumatori e professionisti, in particolare per quanto riguarda le controversie tra i consumatori e gli e-commerce.
Nell’ambito del diritto civile e commerciale, nell’UE sono stati emanati una serie di regolamenti e direttive volti a favorire il recupero trasfrontaliero giudiziale dei crediti che hanno previsto:
1) Un’uniformazione dei termini di pagamento a 30 giorni e nel calcolo delle spese ed interessi, anche applicabili alle Pubbliche amministrazioni debitrici (Direttiva 2011/7/UE del 16 02 2011)
2) Titolo esecutivo europeo, valido per l’esecuzione in tutti gli altri Stati dell’UE
Le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati che rispettino determinati requisiti possono circolare liberamente tra gli Stati comunitari ad eccezione della Danimarca (Regolamento n. 805/2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati). Il titolo esecutivo europeo è un certificato che accompagna la decisione, l’atto pubblico o la transazione emessi in uno Stato membro, certificato direttamente riconosciuto nello Stato del debitore dove deve essere iniziata l’esecuzione (Regolamento UE 1215/2012).
3) Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (fino a 5.000 euro)
Scopo del suddetto procedimento è semplificare e accelerare il recupero di crediti transfrontalieri non superiori a 5000 euro, tramite moduli online, compilabili anche senza l’ausilio dell’avvocato. Alla fine della procedura, il certificato rilasciato dall’organo giurisdizionale (che deve eventualmente essere tradotto nella lingua dell’altro Stato membro) unito a una copia della sentenza, rendono quest’ultima esecutiva in tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea senza ulteriori formalità. L’esecuzione avviene sempre e comunque in conformità delle norme e procedure nazionali dello Stato membro in cui la sentenza deve essere eseguita.
4) Procedura europea di Ingiunzione di Pagamento.
La domanda di ingiunzione compilata su moduli standard anche direttamente dall’impresa richiedente (ed anche senza l’ausilio di un avvocato) va presentata al giudice nazionale che sarebbe competente a conoscere la controversia in tutti gli Stati membri, tranne la Danimarca. L’ingiunzione è notificata al convenuto, il quale viene informato che ha la possibilità di pagare al ricorrente l’ammontare del credito, oppure di opporvisi entro trenta giorni presso il giudice che l’ha emessa.
L’ingiunzione di pagamento europea diviene esecutiva se il convenuto non si oppone nei termini. Se il convenuto presenta opposizione, il procedimento proseguirà secondo le regole processuali dello Stato del giudice che ha emesso l’ingiunzione. È comunque possibile richiedere nella domanda di ingiunzione che il procedimento si estingua automaticamente in caso di opposizione, evitando così che si instauri un processo ordinario.
5) Blocco Trasfrontaliero dei Conti Correnti
Il regolamento (UE) n. 655/2014 relativo all’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari (OESC) istituisce una nuova procedura nell’ambito dell’Unione per il congelamento dei capitali detenuti in un conto bancario aperto in un altro paese dell’UE.
Esso può essere utilizzato nelle controversie civili e commerciali, in tutti i paesi dell’UE, tranne la Danimarca, allo scopo di meglio garantire il recupero del credito.
È possibile avvalersi dell’OESC solo nei casi transfrontalieri, in cui il conto è detenuto in uno stato diverso da quello del giudice a cui è presentata la domanda o in cui è domiciliato il debitore.
Nel prossimo articolo parleremo di Come funziona il Recupero Crediti Stragiudiziale e Giudiziale.
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