Una società estera che opera in modo continuativo in Italia, anche online, senza avvalersi di un ufficio di rappresentanza, una filiale, o una società controllata in Italia, deve verificare se la sua attività rivolta al mercato italiano configura, dal punto di vista fiscale, una “Stabile Organizzazione” in Italia, con conseguente obbligo di corrispondere le tasse in Italia sui profitti. Ciò vale anche, a certe condizioni, per gli e-commerce esteri.
Qui andiamo a definire quali sono le condizioni che rendono necessaria la costituzione di una filiale o di una società in Italia per poter operare in Italia, partendo dal recente caso di un e-commerce inglese di abbigliamento a cui la Guardia di finanza di Bologna ha contestato l’esistenza di una stabile organizzazione occulta in Italia ed una presunta evasione fiscale per l’importo di 12 milioni di euro.
Stabile Organizzazione Occulta in Italia attraverso l’e-commerce
Le indagini, condotte con il coordinamento della Procura di Bologna, hanno accertato una stabile organizzazione occulta in Italia operante dal 2015 al 2019 di una multinazionale con base in UK che , tramite il suo e-commerce, ha venduto capi di abbigliamento dei negozi italiani, per oltre 2,5 miliardi di euro, con una commissione, mediamente del 30% sul venduto.
I negozi italiani partner affiliati alla piattaforma erano circa 200, si assumevano tutti i rischi e mettevano a disposizione gli spazi fisici per lo stoccaggio della merce da vendere attraverso la piattaforma, senza che la società estera intermediaria assumesse formalmente personale dipendente o aprisse sedi in Italia, mantenendo tuttavia una “sede occulta” italiana nell’abitazione di un soggetto a disposizione della multinazionale. La società inglese ha regolarizzato la posizione con il fisco italiano, pagando 12 milioni di euro e, dal 2020 ha costituito una nuova società di diritto italiano in Italia.
La Guardia di Finanza riferisce trattarsi del “primo caso, in Italia, di accertata esistenza di una stabile organizzazione occulta di una società estera operante nel settore dell’e-commerce”.
Stabile Organizzazione in Italia: inquadramento generale
Il concetto di “stabile organizzazione” nasce in sede Ocse, con l’art. 5 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni che prevede una definizione-base uniforme a livello internazionale di “stabile organizzazione” (permanent establishment). Se una società estera esercita stabilmente un’attività in un altro Stato diverso dalla sua sede, quest’ultimo Stato può sottoporla a tassazione qualora ritenga che la società estera sia presente sul proprio territorio e vi realizzi profitti con una sua stabile organizzazione.
Oltre ad essere contenuta nei Trattati contro le doppie imposizioni di cui l’Italia è parte, la definizione di Stabile Organizzazione in Italia è contenuta nell’articolo 162, del DPR n 917/86, che si applica, laddove non vi siano convenzioni internazionali specifiche.
Affinché si configuri una Stabile Organizzazione è necessario che vi sia una presenza significativa e continuativa nel territorio dello Stato. A seconda del modo in cui questa presenza è esercitata si potrà avere una:
- Stabile Organizzazione Materiale con consistenza fisica. Il che presuppone comunque una sede d’affari fissa, tangibilmente e durevolmente collocata in Italia e destinata al business dell’impresa;
- Stabile Organizzazione Personale. E’ il caso della società estera che opera tramite agente o commissionario che ha il potere di firmare contratti per conto dell’impresa estera.
- Stabile Organizzazione Immateriale. Riguarda i casi in cui vi è una significativa presenza in Italia, anche se esercitata in modo intangibile, senza una sede fisica, ad esempio attraverso attività online indirizzate a clienti italiani;
Ribadiamo che una Stabile Organizzazione in Italia di un’impresa o un soggetto estero è una entità fiscale, soggetta ad autonoma tassazione in Italia. La Stabile Organizzazione è perciò tenuta al pagamento delle imposte dirette (IRES ed IRAP), come un soggetto residente in Italia. In Italia andranno dunque dichiarati i redditi, ma anche effettuata la fatturazione delle operazioni attive e la registrazione delle fatture passive.
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Stabile Organizzazione Materiale
La stabile organizzazione materiale presuppone una presenza stabile e continuativa in Italia, per il tramite di una sede fissa d’affari.
Per la legge italiana, possono costituire “Stabile organizzazione” in Italia:
- una sede di direzione,
- una succursale,
- un ufficio,
- un’officina,
- un laboratorio,
- una miniera,
- una cava,
- un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione di durata superiore a tre mesi.
Non vi è tuttavia una sede d’affari se nei locali vengano esercitate solo attività ausiliarie o preparatorie, ovvero ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa, ovvero siano utilizzati come deposito, esposizione, magazzino per la consegna di beni o merci appartenenti all’impresa.
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Stabile Organizzazione Personale in Italia
Un’impresa estera verrebbe a detenere una stabile organizzazione personale in Italia, qualora una persona (fisica o giuridica) agisca abitualmente per essa, ai fini della conclusione di contratti, anche in assenza di una sede fissa. Il requisito della “sede d’affari fissa”, richiesto per la stabile organizzazione materiale, non è necessario, ma viene superato dal requisito della “abituale” conclusione di contratti. Deve comunque trattarsi di contratti con i quali sono venduti beni o servizi dell’impresa estera o siano trasferiti suoi diritti di proprietà o concessi suoi diritti d’utilizzo.
Il legislatore italiano ha escluso, a differenza di quanto previsto a livello internazionale, l’esistenza di una stabile organizzazione personale, nel caso in cui l’agente e/o il commissionario concludano contratti in nome dell’impresa estera per l’acquisto di beni.
Non è stabile organizzazione in Italia l’agente che svolge la propria attività in modo indipendente “e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività di agente indipendente.” (art. 162, comma 7, TUIR).
Tale indipendenza deve essere riscontrabile sotto il profilo sia giuridico sia economico. In particolare, un soggetto non è indipendente quando opera esclusivamente (o quasi esclusivamente) per conto di una impresa estera.
Sempre di più, bisogna prestare attenzione alla presenza di personale che a vario titolo lavori per l’impresa estera, seppur da remoto in Italia e in modalità home-working. Se tali figure possono vincolare l’impresa estera e concludere contratti in modo continuativo e sulla base di un rapporto esclusivo o quasi esclusivo, si potrà determinare la presenza di una stabile organizzazione in Italia.
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Stabile Organizzazione Immateriale
La stabile organizzazione immateriale è prevista dalla lettera f-bis) dell’articolo 162 del Tuir.
Tale nuovo caso riguarda le imprese non residenti caratterizzate da una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.
Il caso dell’e-commerce inglese sopra illustrato è uno dei primi casi di applicazione della stabile organizzazione in Italia ad un’impresa estera dell’economia digitale. Tuttavia, se ne possono trarre alcune considerazioni:
- la continuità e la dimensione dei ricavi che l’impresa estera realizza in Italia è il primo e più evidente segnale della possibile presenza di una stabile organizzazione.
- inoltre, il soggetto estero dell’economia digitale deve indirizzarsi in maniera attiva e continuativa al mercato italiano ad esempio, tramite l’uso di un ecommerce.it o con l’utilizzo di nomi a dominio italiani e/o di pagine web in lingua italiana, o di servizi di assistenza in lingua italiana.
- infine, l’impresa estera deve avere una significativa presenza economica e continuativa in Italia misurabile attraverso le transazioni effettuate con mezzi elettronici o desumibile, se si tratta di e-commerce, tramite le visite degli utenti ed il volume di traffico generato dall’Italia, ovvero tramite l’affiliazione di clienti ed operatori economici operanti dall’Italia.
La consulenza legale e fiscale
Come illustrato sopra, la natura dell’operatività è fondamentale per determinare il trattamento fiscale in Italia: le imprese che operano in Italia senza profilo di stabilità possono godere del trattamento fiscale della nazione di provenienza, mentre chi apre una filiale operativa no. A certe condizioni, possono essere tenute al pagamento delle tasse in Italia e a costituire società o uffici di rappresentanza, anche le imprese estere che, pur non avendo una sede fisica in Italia, esercitino attività e-commerce o operino tramite agenti o commissionari in Italia.
Stabilire con certezza la natura e la tipologia della propria attività in Italia non è semplice e gli errori possono costare cari. LEX IBC può supportarvi nell’inquadrare la vs. attività e fornire l’assistenza necessaria.
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